1.
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE
La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione tenutasi il 10
Gennaio 2013 ha assunto le segeunti decisioni:
….OMISSIS….
(74) –
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEUCCIO TONARELLI (Vice
Presidente della Soc. ASD Orlandia 97) Maria Rita ZODDA, NUNZIATINA SPINELLA E
MELANIA RADICE (già calciatrici tesserate per la Soc.ASD Orlandia 97,
attualmente svincolate), CLARA LAZZARA (già calciatrice tesserata per la Soc.
ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ASD CF Acese), VALENTINA
MINCIULLO (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente
tesserata per la Soc. ASD Sporting Locri C/5 Femminile), MARIA CUSMA’ PICCIONE
(già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata
per la Soc. ACF D. Aquile Bagheria), CRISTINA COLETTA E ALESSIA CIANCI (già
calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserate per la
Soc. SS Lazio CF), ANNA MORELLO, NOEMI FABIANA VITALE, DILETTA TRASSARI E GAIA
FABIO (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente
tesserate per la Soc. ASD Virtus Capo D’Orlando) E LA SOCIETA’ ASD ORLANDIA 97
(nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012).
La Procura Federale, con atto 03-09-2012
deferiva innanzi a questa Commissione i sottonotati tesserati
1. Sig. Leuccio Tonarelli, vice
presidente dell’A.S.D. Orlandia 97.
2. Sig.na Cristina Coletta,
calciatrice tesserata con A.S.D. Orlandia 97.
3. le calciatrici tesserate con la
soc. A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina
Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina
Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianca.
Per rispondere delle violazioni così
come per ciascuno indicato nel capo di incolpazione;
deferiva, inoltre, la soc. A.S.D.
Orlandia 97 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le
violazioni ascritte ai propri tesserati.
Fatto
La Sig.ra Valeria Catania Presidente
dell’A.S.D. Orlandia 97, con atto del 22-05-2012, denunciava alla Procura
Federale, che in occasione della trasferta a Napoli per l’ultimo incontro di
campionato di calcio femminile categoria A2 che si sarebbe dovuto giocare il 06-05-2012
con la ASD Carpisa-Yamamay Napoli, a seguito di una lite insorta tra il vicepresidente
e allenatore Leuccio Tonarelli e la calciatrice Cristina Coletta, quest’ultima,
dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone
peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che
non avrebbe partecipato alla trasferta.
Il presidente della soc. Orlandia,
denunciava inoltre, che le altre atlete al termine del trasferimento da Capo
d’Orlando a Messina, avevano manifestato l’unanime decisione di interrompere la
trasferta e di rientrare ai propri domicili, per la gravità dei fatti accaduti,
obbligando in tal modo la società a comunicare alla squadra ospitante, la
rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.
La Procura Federale, attivata una
approfondita indagine sentiva tutti i soggetti che avevano preso parte alla
vicenda, acclarando, quanto, di seguito si riassume.
La Coletta e la Cianci, militanti con
la ASD Orlandia 97 da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla
società, alloggio che al termine del campionato in corso avrebbero dovuto
lasciare.
Per questo motivo le due atlete
avevano tempestivamente chiesto al Tonarelli, la possibilità, in occasione
della trasferta a Napoli, di portare al seguito i bagagli contenenti gli
effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli in
occasione dell’incontro di calcio.
Il Tonarelli a dire delle due giovani
avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza,
risposta mai pervenuta.
Il 5 maggio in occasione del raduno
per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l’abitazione per
il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano
poi inviato insieme alle borse da gioco sull’auto di una compagna di squadra, Nunziatina
Spinella.
Mentre attendevano l’arrivo del
pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le
avvisava che il Tonarelli, non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso
la sede della società, in quanto le ridotte dimensioni dell’automezzo non consentivano
eccedenze.
Sentita dalla Procura la Coletta
riferiva che tale decisione l’aveva irritava al punto che all’arrivo del
pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al
Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione
viaggiare in condizioni tanto disagiate.
Alle repliche del Tonarelli, faceva
seguito il fermo atteggiamento della giovane decisa a non partire; il che
provocava una reazione del primo culminante in una frase offensiva pronunciata
in siciliano “cacà Coletta” equivalente al “vaff……”, frase che determinava una altrettanto
offensiva reazione della seconda che rivolta al Tonarelli lo apostrofava con un
“vaff…… tu”.
A seguito di quest’ultima frase il
Tonarelli riferisce la Coletta si
scagliava contro la giovane e malgrado la presenza della Cianci che si
frapponeva tra i due, il Tonarelli riusciva a colpire con un “ceffone” la
ragazza, scatenando un parapiglia subito sedato dall’intervento dell’altro
dirigente Sig. Fogliani, che allontanato il Tonarelli, cercava di calmare gli
animi; anche alcune compagne di squadra intervenivano nella circostanza per rasserenare
la giovane.
Sedata la lite, la Coletta si
allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva alla
volta di Messina.
Qui giunto le calciatrici
comunicavano, per la voce del loro capitano Anna Morello, la intenzione, per la
gravità dei fatti accaduti, di non proseguire il viaggio e anzi la volontà di tornare
a Capo d’Orlando, con un mezzo diverso dal pullman.
Da tale decisione si dissociavano solo
due calciatrici, la Sardu e la Soro che avevano manifestato l’intenzione di
proseguire il viaggio.
Per questi motivi la società aveva
dovuto comunicare alla Carpisa-Yamamay Napoli, la impossibilità di presentarsi
per la gara.
La Coletta, riferiti i fatti così come
esposti indicava, a conferma degli stessi le persone presenti ed in particolare
la collega Cianci che venutasi a trovare a contatto con l’amica aveva in parte
subito l’aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito con
un violento schiaffo, la Coletta.
Quest’ultima aggiungeva di essere
stata, nel passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da
parte del Tonarelli.
Riferiva, infine, che dopo l’accaduto
a causa del permanere di un forte dolore al viso si era recata presso il pronto
soccorso dell’Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la
Sig.ra Vanessa Iuculano, dove gli veniva diagnosticata “una contusione Temporo-mandibolare
dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”; e successivamente di aver
sporto denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce” presso il
Commissariato di Capo d’Orlando producendo copia di tale denuncia.
La procura procedeva all’interrogatorio
del Tonarelli, il quale pur ammettendo sostanzialmente la lite negava di aver
rivolto frasi offensive alla Coletta, ma in particolare di averla colpita con
uno schiaffo, negando anche di essere entrato in contatto fisico con la stessa.
Venivano, inoltre, sentiti, oltre al
dirigente accompagnatore Sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla
trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di
riferire l’episodio dello schiaffo.
Tutte, comunque, ad eccezione delle
due dissociate, Sardu e Soro, ammettevano di essersi rifiutate di partire e di
non rientrare in sede con il pullman.
All’esito delle indagini la Procura
Federale disponeva il deferimento del dirigente Leuccio Tonarelli;
delle calciatrici Coletta Cristina,
Cianci Alessia, Morello Anna, Radici Melania, Minciullo Valentina, Tressari
Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara;
oltreché della soc. A.S.D. Orlandia 97
per le violazioni di cui al capo di incolpazione.
A nome delle calciatrici veniva depositata
memoria difensiva con la quale in via principale si chiede il proscioglimento
di tutte le atlete, con riferimento al rifiuto di proseguire il viaggio e
quindi per la mancata partecipazione alla gara con la soc. Carpisa, per aver agito
le stesse in stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal
Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore
che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti.
In subordine si chiede una sanzione
mite.
In ordine alla violazione contestata
alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista
dall’art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del
dirigente Leuccio Tonarelli senza richiedere la presunta autorizzazione alla F.I.G.C.,
richiede il proscioglimento sotto un duplice profilo, dell’assenza
dell’elemento soggettivo e che il reato sarebbe stato comunque perseguibile
essendo procedibile d’ufficio.
All’inizio della riunione odierna le
Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania,
Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia,
Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento
ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha
adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare
nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del
dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna,
Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana,
Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte,
sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare
ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) gara, da scontarsi in gare
ufficiali;];
considerato che su tale istanza ha
espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo
il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la
Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per
chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone
la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo
il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti
come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone
l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti
del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le
sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale
dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento
nei confronti delle predette”.
Il procedimento è proseguito per le
altre parti deferite.
All’odierna riunione è comparso il
rappresentante della Procura federale, il quale riportandosi al deferimento ha
concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
squalifica per 2 (due) giornate ciascuno,
da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina
Spinella;
squalifica per mesi 6 (sei) e ammenda
di € 500,00 (€ cinquecento) alla calciatrice Cristina Coletta;
inibizione di anni 1 (uno) al
dirigente Leuccio Tonarelli;
ammenda di € 1.500,00 (€
millecinquecento/00) per la Società ASD Orlandia 97.
E’ altresì comparsa il legale della
Coletta, la quale si è riportata alle memorie difensive depositate nei termini,
chiedendone l’accoglimento.
I fatti nella loro obbiettiva gravità
appaiono ampiamente provati ed in particolare non sembra potersi revocare in
dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo,
fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto.
Che il Tonarelli sia ricorso alla
violenza è confermato non solo dalla Coletta personalmente coinvolta
nell’aggressione, ma anche dalla Spinella (v. interr. all. 13) dalla Zadda
(all. 12) e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine
agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate.
Ma ciò che esclude ogni ipotesi
mistificatoria è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata
di Militello rilasciato in data 05-05-2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti)
in cui è riportata la diagnosi di “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”
Appare,peraltro, ininfluente, ai fini
della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate
prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad
integrare, per entrambi la violazione contestata con l’atto di incolpazione;
così come, per la Coletta, il
manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausula compromissoria,
realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una
palese violazione degli artt. 1 co. 1 e 2 e dell’art. 15 C.G.S.
La Coletta, infatti, ha ammesso di
essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive
all’indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti
di quest’ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione.
In ordine quindi alla violazione della
c.d. clausula compromissoria, non può invocarsi, come prospettato nell’atto
difensivo, né la carenza dell’elemento soggettivo essendo la presunta azione
della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la
ipotizzata perseguibilità d’ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento
della presentazione dell’atto introduttivo perseguibili a querela di parte per
essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni.
Per lo stesso motivo il rifiuto di
partire manifestato prima, ancora degli accadimenti, non può esser giustificato
dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.
La sanzione dovrà, tuttavia, tener
conto del fatto che le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta
conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto
dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi
sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda.
Sono altresì responsabili, per il
rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società ASD Carpisa tutte le
calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio,
con il patteggiamento.
Alle restanti due Maria Rita Zodda e
Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di
squalifica.
La sanzione più grave deve esere posta
a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla
violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto
gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità.
Sanzione equa appare quella di anni
tre di inibizione.
La società ASD Orlandia 97, deve
essere sanzionata con un’ammenda di € 1.500,00.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 CGS, dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ squalifica di 1 (una) giornata
ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, per Cianci Alessia, Cusmà Piccione
Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta,
Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara ;
Accoglie il deferimento e per
l’effetto infligge le seguenti sanzioni:
Maria Rita Zodda, 2 (due) giornate da
scontarsi in gare ufficiali;
Nunziatina Spinella, 2 (due) giornate
da scontarsi in gare ufficiali;
Coletta Cristina, mesi sei di
squalifica ed ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
Tonarelli Leuccio, anni 3 (tre) di
inibizione;
ASD Orlandia 97 l’ammenda di €
1.500,00 (millecinquecento/00).
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