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17/01/13. Succede anche questo. Lite e schiaffi tra dirigente e calciatrice

1.    DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione tenutasi il 10 Gennaio 2013 ha assunto le segeunti decisioni:

….OMISSIS….

 (74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEUCCIO TONARELLI (Vice Presidente della Soc. ASD Orlandia 97) Maria Rita ZODDA, NUNZIATINA SPINELLA E MELANIA RADICE (già calciatrici tesserate per la Soc.ASD Orlandia 97, attualmente svincolate), CLARA LAZZARA (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ASD CF Acese), VALENTINA MINCIULLO (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ASD Sporting Locri C/5 Femminile), MARIA CUSMA’ PICCIONE (già calciatrice tesserata per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserata per la Soc. ACF D. Aquile Bagheria), CRISTINA COLETTA E ALESSIA CIANCI (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserate per la Soc. SS Lazio CF), ANNA MORELLO, NOEMI FABIANA VITALE, DILETTA TRASSARI E GAIA FABIO (già calciatrici tesserate per la Soc. ASD Orlandia 97, attualmente tesserate per la Soc. ASD Virtus Capo D’Orlando) E LA SOCIETA’ ASD ORLANDIA 97 (nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012).

La Procura Federale, con atto 03-09-2012 deferiva innanzi a questa Commissione i sottonotati tesserati

1. Sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell’A.S.D. Orlandia 97.

2. Sig.na Cristina Coletta, calciatrice tesserata con A.S.D. Orlandia 97.

3. le calciatrici tesserate con la soc. A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianca.

Per rispondere delle violazioni così come per ciascuno indicato nel capo di incolpazione;

deferiva, inoltre, la soc. A.S.D. Orlandia 97 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Fatto

La Sig.ra Valeria Catania Presidente dell’A.S.D. Orlandia 97, con atto del 22-05-2012, denunciava alla Procura Federale, che in occasione della trasferta a Napoli per l’ultimo incontro di campionato di calcio femminile categoria A2 che si sarebbe dovuto giocare il 06-05-2012 con la ASD Carpisa-Yamamay Napoli, a seguito di una lite insorta tra il vicepresidente e allenatore Leuccio Tonarelli e la calciatrice Cristina Coletta, quest’ultima, dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta.

Il presidente della soc. Orlandia, denunciava inoltre, che le altre atlete al termine del trasferimento da Capo d’Orlando a Messina, avevano manifestato l’unanime decisione di interrompere la trasferta e di rientrare ai propri domicili, per la gravità dei fatti accaduti, obbligando in tal modo la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.

La Procura Federale, attivata una approfondita indagine sentiva tutti i soggetti che avevano preso parte alla vicenda, acclarando, quanto, di seguito si riassume.

La Coletta e la Cianci, militanti con la ASD Orlandia 97 da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società, alloggio che al termine del campionato in corso avrebbero dovuto lasciare.

Per questo motivo le due atlete avevano tempestivamente chiesto al Tonarelli, la possibilità, in occasione della trasferta a Napoli, di portare al seguito i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli in occasione dell’incontro di calcio.

Il Tonarelli a dire delle due giovani avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza, risposta mai pervenuta.

Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l’abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano poi inviato insieme alle borse da gioco sull’auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella.

Mentre attendevano l’arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che il Tonarelli, non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società, in quanto le ridotte dimensioni dell’automezzo non consentivano eccedenze.

Sentita dalla Procura la Coletta riferiva che tale decisione l’aveva irritava al punto che all’arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni tanto disagiate.

Alle repliche del Tonarelli, faceva seguito il fermo atteggiamento della giovane decisa a non partire; il che provocava una reazione del primo culminante in una frase offensiva pronunciata in siciliano “cacà Coletta” equivalente al “vaff……”, frase che determinava una altrettanto offensiva reazione della seconda che rivolta al Tonarelli lo apostrofava con un “vaff…… tu”.

A seguito di quest’ultima frase il Tonarelli riferisce la Coletta si scagliava contro la giovane e malgrado la presenza della Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli riusciva a colpire con un “ceffone” la ragazza, scatenando un parapiglia subito sedato dall’intervento dell’altro dirigente Sig. Fogliani, che allontanato il Tonarelli, cercava di calmare gli animi; anche alcune compagne di squadra intervenivano nella circostanza per rasserenare la giovane.

Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva alla volta di Messina.

Qui giunto le calciatrici comunicavano, per la voce del loro capitano Anna Morello, la intenzione, per la gravità dei fatti accaduti, di non proseguire il viaggio e anzi la volontà di tornare a Capo d’Orlando, con un mezzo diverso dal pullman.

Da tale decisione si dissociavano solo due calciatrici, la Sardu e la Soro che avevano manifestato l’intenzione di proseguire il viaggio.

Per questi motivi la società aveva dovuto comunicare alla Carpisa-Yamamay Napoli, la impossibilità di presentarsi per la gara.

La Coletta, riferiti i fatti così come esposti indicava, a conferma degli stessi le persone presenti ed in particolare la collega Cianci che venutasi a trovare a contatto con l’amica aveva in parte subito l’aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito con un violento schiaffo, la Coletta.

Quest’ultima aggiungeva di essere stata, nel passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli.

Riferiva, infine, che dopo l’accaduto a causa del permanere di un forte dolore al viso si era recata presso il pronto soccorso dell’Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la Sig.ra Vanessa Iuculano, dove gli veniva diagnosticata “una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”; e successivamente di aver sporto denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce” presso il Commissariato di Capo d’Orlando producendo copia di tale denuncia.

La procura procedeva all’interrogatorio del Tonarelli, il quale pur ammettendo sostanzialmente la lite negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta, ma in particolare di averla colpita con uno schiaffo, negando anche di essere entrato in contatto fisico con la stessa.

Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore Sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l’episodio dello schiaffo.

Tutte, comunque, ad eccezione delle due dissociate, Sardu e Soro, ammettevano di essersi rifiutate di partire e di non rientrare in sede con il pullman.

All’esito delle indagini la Procura Federale disponeva il deferimento del dirigente Leuccio Tonarelli;

delle calciatrici Coletta Cristina, Cianci Alessia, Morello Anna, Radici Melania, Minciullo Valentina, Tressari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara;

oltreché della soc. A.S.D. Orlandia 97 per le violazioni di cui al capo di incolpazione.

A nome delle calciatrici veniva depositata memoria difensiva con la quale in via principale si chiede il proscioglimento di tutte le atlete, con riferimento al rifiuto di proseguire il viaggio e quindi per la mancata partecipazione alla gara con la soc. Carpisa, per aver agito le stesse in stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti.

In subordine si chiede una sanzione mite.

In ordine alla violazione contestata alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall’art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli senza richiedere la presunta autorizzazione alla F.I.G.C., richiede il proscioglimento sotto un duplice profilo, dell’assenza dell’elemento soggettivo e che il reato sarebbe stato comunque perseguibile essendo procedibile d’ufficio.

All’inizio della riunione odierna le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) gara, da scontarsi in gare ufficiali;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale riportandosi al deferimento ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella;

squalifica per mesi 6 (sei) e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento) alla calciatrice Cristina Coletta;

inibizione di anni 1 (uno) al dirigente Leuccio Tonarelli;

ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Orlandia 97.

E’ altresì comparsa il legale della Coletta, la quale si è riportata alle memorie difensive depositate nei termini, chiedendone l’accoglimento.

I fatti nella loro obbiettiva gravità appaiono ampiamente provati ed in particolare non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto.

Che il Tonarelli sia ricorso alla violenza è confermato non solo dalla Coletta personalmente coinvolta nell’aggressione, ma anche dalla Spinella (v. interr. all. 13) dalla Zadda (all. 12) e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate.

Ma ciò che esclude ogni ipotesi mistificatoria è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 05-05-2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di “trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”

Appare,peraltro, ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l’atto di incolpazione;

così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausula compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 co. 1 e 2 e dell’art. 15 C.G.S.

La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all’indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest’ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione.

In ordine quindi alla violazione della c.d. clausula compromissoria, non può invocarsi, come prospettato nell’atto difensivo, né la carenza dell’elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d’ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell’atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni.

Per lo stesso motivo il rifiuto di partire manifestato prima, ancora degli accadimenti, non può esser giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.

La sanzione dovrà, tuttavia, tener conto del fatto che le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda.

Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società ASD Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento.

Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica.

La sanzione più grave deve esere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità.

Sanzione equa appare quella di anni tre di inibizione.

La società ASD Orlandia 97, deve essere sanzionata con un’ammenda di € 1.500,00.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ squalifica di 1 (una) giornata ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, per Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara ;

Accoglie il deferimento e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:

Maria Rita Zodda, 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

Nunziatina Spinella, 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

Coletta Cristina, mesi sei di squalifica ed ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Tonarelli Leuccio, anni 3 (tre) di inibizione;

ASD Orlandia 97 l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).