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RASSEGNA STAMPA DEL LUNEDì: ANNO 2015/16
Calcio, Volley, Basket, Automobilismo, Varie
Articoli tratti da: Il Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud, La Sicilia

ECCELLENZA

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PROMOZIONE

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C.U. n. 329 del 16/03/2018

gara del 3/ 3/2018 L INIZIATIVA - ACQUEDOLCESE
3-2; Reclamo Acquedolcese

Con reclamo ritualmente proposto la Società Acquedolcese chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società L'Iniziativa, "stante la non omologazione del terreno di gioco" nel quale la stessa disputa le proprie gare interne;

Con proprie controdeduzioni, la Società L'Iniziativa chiede "di volere rigettare il reclamo come descritto dalla controparte ed omologare il risultato meritatamente conseguito sul campo stante l'assoluta ininfluenza ed inconsistenza della tesi della controparte così come esposta."; in particolare, la stessa fa rilevare che il campo è omologato con Codice FIGC - LND 396 come da documenti affissi nello spogliatoio e che è in deroga; fa poi rilevare che le misurazioni sono state effettuate con "un piccolo metro a rullo, l'unico strumento di nostra proprietà immediatamente disponibile in quella sede" e che le verifiche "avrebbero necessitato di strumenti di misura ben diversi di un piccolo metro a rullo e di misurazione di ogni linea del rettangolo di gioco misurando la larghezza su tutto il lato lungo e non in riferimento a solo un lato in modo da escludere sempre possibili errori di tracciamento come in realtà era anche accaduto.";

Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che, come previsto dall'art. 29, comma 6. b), del C.G.S., la Società Acquedolcese presentava all'arbitro, prima dell'inizio della gara, una riserva scritta con la richiesta di verifica delle dimensioni del terreno di gioco e della misurazione dell'area di rigore e delle porte;

Effettuate le richieste misurazioni, per quanto ci interessa, veniva rilevata, con l'ausilio di uno strumento di misura fornito dalla Società L'Iniziativa, che non può invocarne la inidoneità, ed alla presenza dei capitani, una larghezza del terreno di gioco pari a metri 54,90;

Dalla lettura della regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, si osserva che "per il Campionato di Promozione, per le misure minime del terreno di gioco, m. 100 x 60, è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari e, per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari";

Nel caso in esame, pur in presenza della deroga concessa dal Presidente della LND, la larghezza del terreno di gioco risulta essere di m. 1,50 inferiore a quella minima - m. 56,40 - derivante dalla suddetta deroga; peraltro, dal verbale di sopralluogo presente agli atti del C.R. Sicilia, del 28/07/2014, si rilevano misure del rettangolo di gioco pari a m. 100,80 x 56,50; si osserva inoltre "che ogni modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento.

Dopo la nuova omologazione il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro.

In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.";

Dato atto, pertanto, della inidoneità del terreno di gioco alla disputa della gara in questione e che della mancata rispondenza del terreno di gioco alle misure minime, sia pure in deroga, previste per il Campionato di Promozione va ritenuta responsabile la Società L'Iniziativa alla quale comunque incombeva l'obbligo di ripristinare le misure risultanti dal verbale di omologazione;

Dato atto della consequenziale irregolare disputa della gara;

Per quanto sopra;

Visto l'art. 29, comma 5., del C.G.S.

Si delibera:

Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Acquedolcese, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società L'Iniziativa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;

Di rimettere gli atti al Fiduciario campi del C.R. Sicilia per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'impianto utilizzato dalla Società L'Iniziativa.

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