C.U. n. 329 del 16/03/2018
gara del 3/ 3/2018 L INIZIATIVA -
ACQUEDOLCESE
3-2; Reclamo Acquedolcese
Con reclamo
ritualmente proposto la Società Acquedolcese chiede l'assegnazione della
perdita della gara per 0-3 alla Società L'Iniziativa, "stante la non
omologazione del terreno di gioco" nel quale la stessa disputa le proprie
gare interne;
Con proprie
controdeduzioni, la Società L'Iniziativa chiede "di volere rigettare il
reclamo come descritto dalla controparte ed omologare il risultato
meritatamente conseguito sul campo stante l'assoluta ininfluenza ed
inconsistenza della tesi della controparte così come esposta."; in
particolare, la stessa fa rilevare che il campo è omologato con Codice FIGC - LND
396 come da documenti affissi nello spogliatoio e che è in deroga; fa poi
rilevare che le misurazioni sono state effettuate con "un piccolo metro a
rullo, l'unico strumento di nostra proprietà immediatamente disponibile in
quella sede" e che le verifiche "avrebbero necessitato di strumenti
di misura ben diversi di un piccolo metro a rullo e di misurazione di ogni
linea del rettangolo di gioco misurando la larghezza su tutto il lato lungo e
non in riferimento a solo un lato in modo da escludere sempre possibili errori
di tracciamento come in realtà era anche accaduto.";
Esaminati gli atti
ufficiali, dagli stessi si rileva che, come previsto dall'art. 29, comma 6. b),
del C.G.S., la Società Acquedolcese presentava all'arbitro, prima dell'inizio
della gara, una riserva scritta con la richiesta di verifica delle dimensioni
del terreno di gioco e della misurazione dell'area di rigore e delle porte;
Effettuate le
richieste misurazioni, per quanto ci interessa, veniva rilevata, con l'ausilio
di uno strumento di misura fornito dalla Società L'Iniziativa, che non può
invocarne la inidoneità, ed alla presenza dei capitani, una larghezza del
terreno di gioco pari a metri 54,90;
Dalla lettura della
regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, si osserva che "per il
Campionato di Promozione, per le misure minime del terreno di gioco, m. 100 x
60, è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per
la lunghezza, delle misure minime regolamentari e, per motivi di carattere
eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal
Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita
l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che
per la lunghezza, delle misure regolamentari";
Nel caso in esame,
pur in presenza della deroga concessa dal Presidente della LND, la larghezza
del terreno di gioco risulta essere di m. 1,50 inferiore a quella minima - m.
56,40 - derivante dalla suddetta deroga; peraltro, dal verbale di sopralluogo
presente agli atti del C.R. Sicilia, del 28/07/2014, si rilevano misure del
rettangolo di gioco pari a m. 100,80 x 56,50; si osserva inoltre "che ogni
modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere
autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento.
Dopo la nuova
omologazione il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio
dell'arbitro.
In assenza di
modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro
stagioni sportive.";
Dato atto, pertanto,
della inidoneità del terreno di gioco alla disputa della gara in questione e
che della mancata rispondenza del terreno di gioco alle misure minime, sia pure
in deroga, previste per il Campionato di Promozione va ritenuta responsabile la
Società L'Iniziativa alla quale comunque incombeva l'obbligo di ripristinare le
misure risultanti dal verbale di omologazione;
Dato atto della
consequenziale irregolare disputa della gara;
Per quanto sopra;
Visto l'art. 29,
comma 5., del C.G.S.
Si delibera:
Di accogliere il
reclamo proposto dalla Società Acquedolcese, non addebitando alla stessa la
relativa tassa; Di infliggere alla Società L'Iniziativa la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3;
Di rimettere gli atti
al Fiduciario campi del C.R. Sicilia per quanto di competenza in ordine alla
verifica dell'impianto utilizzato dalla Società L'Iniziativa.
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